Con la risposta a interpello n. 149/2026, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli effetti sugli investitori italiani della fusione per incorporazione transfrontaliera tra fondi UCITS irlandesi e fondi UCITS lussemburghesi.
Il quadro normativo di riferimento è chiaro: la Direttiva 2009/65/CE (“UCITS IV”) consente operazioni di fusione transfrontaliera tra OICVM armonizzati stabiliti in Stati membri diversi. A livello fiscale, l’art. 10-ter della L. 77/83 individua tassativamente gli eventi che generano redditi di capitale o redditi diversi in capo agli investitori italiani: distribuzione di proventi, riscatto o liquidazione, cessione, trasferimento a un diverso intestatario, conversione tra comparti (switch).
Il punto chiave: la fusione tra fondi non rientra in nessuna di queste fattispecie.
Nel caso esaminato, l’operazione prevede l’assegnazione di azioni dei Fondi Riceventi con rapporto di cambio fisso 1:1, senza liquidazione delle quote e senza trasferimento a intestatari diversi. Non si tratta quindi né di una cessione, né di un rimborso, né di uno switch.
L’Agenzia conferma così un orientamento già consolidato (cfr. risposte nn. 206/2024, 56/2026 e 69/2026): la fusione transfrontaliera tra OICR è un evento fiscalmente neutrale, e gli investitori italiani non sono soggetti a ritenuta del 26% per l’assegnazione delle quote dei fondi riceventi.
Le implicazioni pratiche per chi gestisce portafogli con fondi esteri: nessun obbligo di ritenuta al momento della fusione, anche in assenza di liquidità generata dall’operazione.
Continuità del costo fiscale: il costo di acquisto originario delle quote va mantenuto e documentato ai fini dei futuri eventi realizzativi.
Attenzione alla documentazione: in assenza di prova del costo storico, resta necessaria la dichiarazione sostitutiva.







