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Pensione estera ereditata: l’erede può accedere alla flat tax del 7%

Con la risposta a interpello n. 184 del 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate affronta per la prima volta il caso dell’erede che subentra nella titolarità di un trattamento pensionistico estero e chiede di optare per il regime dell’art. 24-ter TUIR.

Il caso: una cittadina italiana residente all’estero eredita dal padre un Individual Retirement Account (IRA) statunitense, alimentato con versamenti volontari, da cui percepisce distribuzioni annuali. Acquisirà la residenza fiscale in Italia dal 2027.

Il principio: le somme incassate dall’erede si tassano come se fossero state corrisposte al de cuius (art. 7, comma 3, TUIR). Se per il padre erano pensione ex art. 49, comma 2, lett. a), lo restano anche per la figlia.

→ Natura pensionistica confermata anche se il piano è stato finanziato con contributi volontari (in linea con la risposta n. 290/2025)

→ L’erede-beneficiario può optare per l’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri, per un massimo di 10 periodi d’imposta

→ Restano ferme (e l’Agenzia non le ha valutate) le condizioni ordinarie: trasferimento in un comune del Mezzogiorno (o delle aree sismiche) con non più di 30.000 abitanti, assenza di residenza fiscale italiana nei 5 anni precedenti, provenienza da Paese con accordi di cooperazione amministrativa.

Prima del trasferimento suggeriamo di ricostruire la qualificazione del flusso in capo al de cuius e di verificare il comune di destinazione. È lì che si decide l’accesso al regime.

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