A partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) prevista dall’art. 5 della L. 448/2001 viene innalzata dal 18% al 21%. Resta invece invariata al 18% l’aliquota applicabile alla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della stessa legge.
Ricordiamo che entrambe le agevolazioni sono state stabilizzate “a regime” a partire dal 1° gennaio 2025, senza necessità di ulteriori proroghe annuali.
Decorrenza
L’incremento al 21% riguarda le rivalutazioni di partecipazioni con riferimento all’1.1.2026, da completare entro il 30 novembre 2026 mediante il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata.
Valutazione di convenienza
La rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni rappresenta un meccanismo di affrancamento finalizzato a ridurre la tassazione in caso di successiva cessione.
Tuttavia, la convenienza effettiva va attentamente verificata:
- l’imposta sostitutiva del 21% si calcola sul valore di perizia (per partecipazioni non quotate) o sul valore normale (art. 9, co. 4, lett. a) TUIR);
- in assenza di affrancamento, la plusvalenza da cessione è tassata con imposta sostitutiva del 26%.
Il regime agevolato risulta dunque conveniente solo se:Poiché il rapporto tra le due aliquote è pari a 0,8077 (21% / 26%), la rivalutazione conviene quando la plusvalenza potenziale supera l’80,77% del valore normale o di perizia della partecipazione.







