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IVA sui transaction cost nelle operazioni di MLBO

Finalmente un cambio di rotta, ma con criticità operative rilevanti.  Per anni, le società veicolo (SPV) coinvolte in operazioni di merger leveraged buy-out si sono viste negare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui costi di transazione — spese legali, due diligence, consulenze strategiche — perché qualificate dall’Agenzia delle Entrate come holding “statiche” e quindi come non soggetti passivi ai fini IVA.  Con le sentenze nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ribaltato tale orientamento: la SPV non nasce per detenere partecipazioni, ma per acquisire la target e fondersi con essa. I costi sostenuti sono spese prodromiche all’attività economica futura, e l’IVA su di essi è detraibile.  L’Agenzia delle Entrate ha recepito questo principio con la Risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026 e con la Risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026. Quest’ultima esclude però la dichiarazione integrativa per il recupero dell’IVA pregressa, ammettendo solo l’istanza di rimborso ex art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo fissato al 9 agosto 2024.  Le criticità, come rilevate da Assonime (Circolare n. 12/2026): il termine biennale decorre da data anteriore all’adeguamento espresso della prassi (febbraio 2026); l’ambito temporale delle annualità rimborsabili resta indefinito; i requisiti probatori rischiano di comprimere un diritto sostanziale con ostacoli formali; non è chiarito il trattamento dell’IVA precedentemente dedotta come costo.  Per chi ha effettuato operazioni di MLBO negli anni scorsi, il termine per presentare l’istanza di rimborso scade il 9 agosto 2026. Il diritto alla detrazione è finalmente riconosciuto sul piano sostanziale. Resta il lavoro da fare sul piano operativo.

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