Finalmente un cambio di rotta, ma con criticità operative rilevanti. Per anni, le società veicolo (SPV) coinvolte in operazioni di merger leveraged buy-out si sono viste negare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui costi di transazione — spese legali, due diligence, consulenze strategiche — perché qualificate dall’Agenzia delle Entrate come holding “statiche” e quindi come non soggetti passivi ai fini IVA. Con le sentenze nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ribaltato tale orientamento: la SPV non nasce per detenere partecipazioni, ma per acquisire la target e fondersi con essa. I costi sostenuti sono spese prodromiche all’attività economica futura, e l’IVA su di essi è detraibile. L’Agenzia delle Entrate ha recepito questo principio con la Risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026 e con la Risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026. Quest’ultima esclude però la dichiarazione integrativa per il recupero dell’IVA pregressa, ammettendo solo l’istanza di rimborso ex art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo fissato al 9 agosto 2024. Le criticità, come rilevate da Assonime (Circolare n. 12/2026): il termine biennale decorre da data anteriore all’adeguamento espresso della prassi (febbraio 2026); l’ambito temporale delle annualità rimborsabili resta indefinito; i requisiti probatori rischiano di comprimere un diritto sostanziale con ostacoli formali; non è chiarito il trattamento dell’IVA precedentemente dedotta come costo. Per chi ha effettuato operazioni di MLBO negli anni scorsi, il termine per presentare l’istanza di rimborso scade il 9 agosto 2026. Il diritto alla detrazione è finalmente riconosciuto sul piano sostanziale. Resta il lavoro da fare sul piano operativo.







