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Passaggi generazionali: attenti all’usufrutto con diritto di voto sugli utili

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026, ha fissato un

principio importante per chi pianifica il trasferimento di aziende e partecipazioni in famiglia.

Il caso

Un genitore dona ai figli la nuda proprietà delle quote di una Srl, riservandosi l’usufrutto — e

con esso il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente sulle delibere di ripartizione degli

stessi. I figli, nudi proprietari, votano su tutto il resto.

I donatari avevano chiesto l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3, comma

4-ter, D.Lgs. 346/1990, che richiede il trasferimento del ‘controllo di diritto’ ai sensi dell’art.

2359 c.c. — ovvero la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

La Cassazione nega l’esenzione. Il ragionamento è netto: il controllo di diritto presuppone il

potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso — non

solo di alcune. Chi non può votare sulla destinazione degli utili non detiene tale controllo,

perché la delibera sulla distribuzione degli utili incide profondamente sulla struttura finanziaria

della società e sui diritti dei soci.

Chi struttura operazioni di passaggio generazionale con separazione di usufrutto e nuda

proprietà deve valutare con attenzione la riserva del voto sugli utili in capo all’usufruttuario:

tale clausola può precludere l’accesso all’esenzione fiscale.

L’orientamento della Cassazione appare oggi in contrasto con la risposta n. 271 del 27

ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che aveva espresso parere favorevole in un caso

analogo. Un disallineamento su cui occorre prestare massima attenzione in sede di pianificazione.

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