Con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: anche un singolo pagamento in contanti superiore a 500 euro — per operazioni fuori campo IVA, come l’acquisto di valori bollati — è sufficiente a far decadere il regime premiale sulla tracciabilità (art. 3, D.Lgs. 127/2015).
Il regime prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento (da cinque a tre anni dalla dichiarazione) per chi garantisce la completa tracciabilità dei pagamenti. Un vantaggio concreto, spesso cumulabile con l’ISA pari a 8 che riduce già di un anno i termini ordinari.
Ma il meccanismo è “tutto o niente”.
L’Agenzia ha respinto l’interpretazione restrittiva del contribuente (che limitava il concetto di “operazioni” alle sole rilevanti ai fini IVA), confermando: la tracciabilità obbligatoria copre la totalità delle attività del soggetto passivo, comprese quelle escluse dall’IVA.
Le implicazioni pratiche:
→ Un solo pagamento cash >500 euro fa perdere integralmente il beneficio
→ Non rileva la buona fede o l’errore occasionale: il requisito è oggettivo
→ Perdere entrambe le premialità (ISA + tracciabilità) significa tornare ai cinque anni ordinari
Il consiglio operativo: predisporre procedure interne che escludano sistematicamente i pagamenti in contanti per qualsiasi operazione superiore a 500 euro — anche per acquisti apparentemente marginali.
Un’attenzione che può valere anni di protezione dai controlli fiscali.







