La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 1013/9/2026 (depositata l’11 maggio 2026), ha confermato un principio che si sta consolidando nella giurisprudenza di merito: quando l’imposta sostitutiva del 26% sui dividendi esteri è applicata obbligatoriamente — senza possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario — il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero.
Il caso riguardava dividendi di fonte svizzera: ritenuta estera al 35%, parzialmente rimborsata dalla Svizzera fino al 15% convenzionale, imposta sostitutiva italiana al 26% liquidata sul lordo senza alcun credito. La Corte, richiamando Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024, ha ribadito che l’imposta sostitutiva ex art. 18 Tuir svolge una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, Dpr 600/1973: la clausola convenzionale che esclude il credito “su richiesta del beneficiario” non opera quando il prelievo è imposto per legge.
Affermazione chiave: il rimborso non altera l’entità complessiva del prelievo (26 euro ogni 100 di dividendo lordo), ma solo la sua ripartizione tra Stato estero e Italia.
Implicazioni pratiche →
→ I contribuenti con dividendi esteri percepiti senza intermediario residente (deposito amministrato all’estero, incasso diretto) possono valutare istanza di rimborso per gli anni non prescritti
→ Il filone giurisprudenziale si estende oltre la Svizzera: le sentenze gemelle della CGT Milano sui rapporti con i Paesi Bassi confermano lo stesso principio
→ Restano da monitorare i casi in cui l’intermediario finanziario italiano opera in automatico, senza margine di scelta per il contribuente — proprio l’elemento decisivo per il diritto al credito







