Con l’art. 23 del DLgs. 148/2026 (decreto “Omnibus”, in vigore dal 12 agosto 2026) il legislatore ha finalmente codificato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Una presunzione nata e cresciuta per decenni solo in giurisprudenza.
La norma pone due paletti importanti: sul fronte dei costi, la presunzione scatta solo se sono inesistenti — non più per semplice difetto di inerenza o di competenza; e gli utili presunti sono tassati come dividendi (artt. 47, 59 e 89 TUIR), quindi per le persone fisiche non imprenditori con ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Con l’ordinanza n. 26234 del 5 ottobre 2026 la Cassazione ha chiarito: l’art. 23 è norma innovativa, non interpretativa. Nei giudizi pendenti resta la presunzione “estesa”.
Contenzioso in corso: la presunzione continua a operare anche per costi esistenti ma indeducibili, con tassazione integrale in capo al socio e senza scomputo delle imposte accertate alla società.
Decorrenza ancora aperta: la tesi più condivisibile (Cissello, Eutekne 8/10/2026) applica le nuove regole agli accertamenti emessi dal 12 agosto 2026; la tesi alternativa le farebbe partire dal periodo d’imposta 2026, rinviandone gli effetti di anni.
Accertamenti notificati dopo il 12 agosto che imputano ai soci anche riprese su costi esistenti: potenzialmente annullabili, almeno in parte — e terreno fertile per adesione o conciliazione.
Prima di scegliere la strategia difensiva bisogna quindi verificare la data di emissione dell’atto e scomporre la ripresa (ricavi non contabilizzati, costi inesistenti, costi solo indeducibili). Se l’atto non è ancora emesso, l’art. 23 va fatto valere già nel contraddittorio post schema d’atto.







