La legge annuale sulle PMI (L. 34/2026) ha aggiornato il regime di imposizione sostitutiva del 7% previsto dall’art. 24-ter del TUIR, ampliando la platea dei potenziali beneficiari.
Il regime permette alle persone fisiche titolari di una pensione di fonte estera di optare per una tassazione sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero, in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF, a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in determinati Comuni del Mezzogiorno d’Italia.
Requisiti principali:
— Pensione erogata da un soggetto estero
— Residenza fiscale all’estero per almeno 5 periodi d’imposta precedenti
— Provenienza da Paesi con accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia
— Trasferimento in Comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia (o Comuni sismici individuati dal DL 189/2016 e dal sisma del 6.4.2009)
La novità: soglia abitanti elevata a 30.000
La principale modifica introdotta dall’art. 26, co. 1 della L. 34/2026 (in vigore dal 7 aprile 2026) riguarda la soglia demografica del Comune di destinazione, innalzata da 20.000 a 30.000 abitanti. Si amplia così il ventaglio di scelte a disposizione di chi intende trasferirsi.
Attenzione alla decorrenza: la norma non contiene una disposizione esplicita di decorrenza. L’interpretazione prevalente è che le nuove regole si applichino ai trasferimenti di residenza fiscale effettuati dal 2026 (periodo d’imposta in corso al 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della legge).
Ulteriori vantaggi del regime:
— Esenzione dall’obbligo di compilare il quadro RW
— Esenzione dal pagamento di IVIE e IVAFE
— Possibilità di escludere singoli Stati dall’applicazione della sostitutiva (con recupero del credito d’imposta estero)
— Durata: 10 periodi d’imposta







