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Nuovo regime impatriati

Novità sul credito in Ricerca e Sviluppo - Danelli Giussani DOttori Commercialisti

Interpello 82/E del 20 marzo 2026

L’Agenzia è stata chiamata a valutare se un soggetto che rientra in Italia, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con un datore estero, possa comunque accedere al nuovo regime impatriati.
La risposta 82/E afferma che la mera permanenza del datore estero non costituisce di per sé causa ostativa al beneficio, a condizione che risultino integrati tutti i requisiti previsti dall’art. 5 D.Lgs. 209/2023 (trasferimento di residenza fiscale in Italia, periodo minimo di residenza estera, qualifica professionale, ecc.).

Continuità del rapporto con datore estero

La continuità del rapporto viene valutata in chiave sostanziale, con attenzione al fatto che si tratti di:

  • datore effettivo estero, che continua a corrispondere la remunerazione al lavoratore rientrato;
  • attività lavorativa oggi svolta (in tutto o in parte) in Italia, spesso in modalità smart working o telelavoro per conto dell’impresa estera.

In questo contesto, l’Agenzia puntualizza che il collegamento con il datore estero non esclude la possibilità di applicare il regime; l’attenzione si sposta piuttosto sul rispetto dei requisiti “canonici” (soprattutto residenza estera pregressa, non residenza in Italia nel quinquennio precedente e requisiti di elevata qualificazione/specializzazione).

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