1 Premessa
L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.
2 Imprese beneficiarie
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3 Investimenti agevolati 5.0
Sono agevolabili i progetti di innovazione:
- avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
- aventi ad oggetto investimenti effettuati:
- in strutture produttive ubicate in Italia;
- in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
4 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
- è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione;
- è subordinato al completamento dell’intero progetto di innovazione.
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
5 Modalità di accesso all’agevolazione
Per accedere all’agevolazione, le imprese devono presentare al GSE specifiche comunicazioni.
5.1 fasi della procedura
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede in sostanza tre fasi:
- comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
- comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.