Premessa
L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della “super deduzione”:
- i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR, anche in forma associata.
Esercizio dell’attività per 365 giorni
Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).
In altri termini, i soggetti “solari” devono aver effettivamente esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti l’1.1.2024.
Sono quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2023.
A tal fine rileva, in linea generale, la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).
Enti non commerciali
Per gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, l’agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.
In caso di personale impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Soggetti esclusi
Non possono accedere all’incentivo fiscale:
- gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa;
- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
- i soggetti in regime forfetario.
Determinazione dell’agevolazione
Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione.
Rilevanza della forma contrattuale
In merito all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato rilevanti, occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato).
Per accedere all’agevolazione, è richiesto che:
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).
A tal fine, il DM 25.6.2024 ha disposto che:
- rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024;
- i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
- non rilevano i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30.12.2023;
- non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.
In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.
Operazioni straordinarie
Non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimento di azienda o rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o di cessione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c., sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.
In tali casi, quindi, i dipendenti non rilevano né per il dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) né per l’avente causa (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).
Tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.
Viene altresì disposto che, nei suddetti casi, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2024 rilevano sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Misura della “super deduzione”
La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.
Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).