1 Premessa
L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.
Nell’attesa delle previste disposizioni attuative del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con la ris. 12.4.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.
Con la FAQ 16.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni al riguardo.
Approvazione dei modelli di comunicazione
Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione, definendone contenuto e modalità di invio.
In tal modo è possibile riprendere la compensazione dei crediti d’imposta che era stata sospesa.
Con la ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. 25 sono state fornite istruzioni per la compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame, a seguito della presentazione delle comunicazioni richieste.
Modifica alle modalità di invio dei modelli di comunicazione
Come si dirà meglio nel prosieguo, dal 18.5.2024 i modelli di comunicazione devono essere inviati tramite il portale del GSE.
2 Agevolazioni interessate
I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.
Modalità di utilizzo
Quanto alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, in sintesi:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni “4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione;
- il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
3 Comunicazioni da presentare
Ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:
- l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- la fruizione negli anni dell’agevolazione.
La comunicazione deve inoltre essere aggiornata al completamento di tali investimenti.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).
Investimenti 2023
Con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito d’imposta ricerca e sviluppo), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
In tal caso, il modello va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
4 Modelli di comunicazione approvati
Con il DM 24.4.2024, come anticipato, sono stati approvati i modelli di comunicazione.
Nello specifico, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti d’imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al DM 24.4.2024).
5 Modalità di compilazione e invio dei modelli di comunicazione
I modelli sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE (a partire dalle ore 12:00 del 29.4.2024).
Ogni comunicazione doveva essere inizialmente trasmessa tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica transizione4@pec.gse.it.
Dalla mezzanotte del 17.5.2024, tuttavia, è stata disabilitata la modalità di invio tramite PEC (comunicato GSE 16.5.2024).
Dalle ore 10:00 del 18.5.2024 è possibile inviare i modelli di comunicazione direttamente tramite il portale GSE.
A tal fine, occorre:
- effettuare la registrazione all’“Area Clienti” del sito GSE;
- accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”;
- selezionare la tipologia di investimento.
6 Sospensione temporanea dell’utilizzo in compensazione nel modello F24
Nelle more dell’adozione del previsto decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con la ris. 12.4.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e per ricerca e sviluppo.
Crediti d’imposta investimenti in beni 4.0
Per i crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0 era stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0) e “6937” (beni immateriali 4.0), quando in corrispondenza degli stessi era indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.
In relazione ai crediti d’imposta riguardanti gli investimenti fino al 2022 (art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020, esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24 indicando:
- il codice tributo “6936”;
- quale “anno di riferimento”, l’anno in cui è iniziato l’investimento (a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale).
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi dell’art. 1 co. 1057 della L. 178/2020 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022.
Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, i codici tributo erano stati sospesi quando in corrispondenza degli stessi era indicato come “anno di riferimento” il 2024.
La sospensione riguardava, nello specifico, i seguenti codici tributo:
- “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
- “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
- “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo incrementale per gli investimenti nelle Regioni del sisma Centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).
7 Utilizzo in compensazione nel modello F24 a seguito della presentazione delle comunicazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.5.2024 n. 25, ha fornito ulteriori indicazioni per la compilazione del modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame, a seguito della presentazione delle comunicazioni.
Fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta indicando:
- i codici tributo menzionati nella ris. 12.4.2024 n. 19;
- come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.