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Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze dal 1° gennaio 2026

Disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Il nuovo anno porta con sé un cambio rilevante nella fiscalità dei dividendi e delle plusvalenze per i soggetti imprenditori. Le modifiche agli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR introducono un requisito minimo di partecipazione per continuare a beneficiare dell’esclusione parziale dal reddito.

Nuovo requisito di partecipazione

A partire dal 1° gennaio 2026, potranno continuare a godere del regime di esclusione parziale i soli soggetti che detengono partecipazioni che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • una partecipazione al capitale non inferiore al 5%, oppure
  • un valore fiscale minimo della partecipazione pari a 500.000 euro.

La condizione vale sia per dividendi sia per plusvalenze, con la precisazione che per i contratti di associazione in partecipazione rileva solo il valore fiscale.

Se tali soglie non sono rispettate, i dividendi e le plusvalenze maturate diventano integralmente imponibili.

Dividendi: cosa cambia

Le modifiche interessano gli articoli 59 e 89 del TUIR e quindi:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime d’impresa (con esclusione del 60%, 50,28% o 41,86% a seconda del periodo);
  • le società di capitali e gli enti commerciali (esclusione del 95%).

Il requisito minimo di partecipazione è inoltre richiesto anche per le società ed enti non residenti che desiderino beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta ridotta all’1,20% sui dividendi di fonte italiana. In mancanza, restano applicabili le aliquote previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il nuovo regime si applica alle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026.

Plusvalenze: rafforzata la participation exemption

Le modifiche agli articoli 58 e 87 del TUIR allineano le regole dei capital gain a quelle dei dividendi. Restano validi i consueti requisiti per la participation exemption — periodo minimo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata in Paesi a fiscalità ordinaria ed esercizio effettivo di impresa commerciale — ma si aggiunge il nuovo criterio quantitativo:

  • partecipazione almeno del 5%, oppure
  • valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La novità si applica alle plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

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