L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti, tramite le risposte agli interpelli n. 41/2025 e n. 53/2025, riguardo al requisito della residenza estera previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, che disciplina il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Tale regime si applica ai soggetti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
Periodo minimo di residenza estera pregressa
L’art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 209/2023 stabilisce che, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti di residenza estera:
- Tre periodi d’imposta: In via ordinaria, il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento nel territorio dello Stato;
- Sei periodi d’imposta: Il periodo minimo di permanenza all’estero è innalzato a sei anni se vi è continuità tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia. Questo avviene quando il lavoratore continua a prestare la propria attività lavorativa per lo stesso datore o per una società appartenente al medesimo gruppo;
- Sette periodi d’imposta: Il requisito si estende a sette anni se, oltre alla continuità tra datore di lavoro estero e italiano, il lavoratore aveva già prestato servizio in Italia per lo stesso datore di lavoro (o un soggetto dello stesso gruppo) prima del trasferimento all’estero.







