Trust – Regime fiscale

Trust e regime fiscale - Aggiornamenti sulla fiscalità

Con la circ. 20.10.2022 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fiscalità diretta ed indiretta.

Imposte dirette

Posto che, ai sensi dell’art. 73 del TUIR, il trust è un soggetto passivo IRES, la tassazione muta a seconda che il trust sia:

  • “trasparente” (che si verifica quando il beneficiario è “puntualmente individuato” e può pretendere dal trustee l’assegnazione di parte del reddito), nel qual caso il reddito è tassato in capo al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione;
  • “opaco” (senza beneficiari di reddito individuati), nel qual caso la tassazione si applica in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

Territorialità del trust

Per quanto concerne la territorialità, la circolare ricorda che:

  • per i trust residenti in Italia (commerciali e non commerciali) sono oggetto di tassazione tutti i redditi, ovunque prodotti;
  • per i trust non residenti, in linea di principio sono tassati solo i redditi prodotti in Italia, ma esistono due eccezioni a tale regola che si configurano in presenza di un beneficiario italiano di trust trasparente, nonché in caso di trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Imputazione dei redditi

Secondo l’attuale formulazione della lett. g-sexies) del co. 1 dell’art. 44 del TUIR, per i redditi attribuiti dai trust opachi la norma prevede:

  • l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata;
  • una presunzione “relativa”, per la quale, qualora in relazione alle attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.

La circolare 34/2022 afferma che per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, nei confronti del beneficiario residente rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’art. 23 del TUIR.

Viene, quindi, superato quanto indicato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 48 (§ 4.1), che collegava la tassazione del reddito alla sua produzione in Italia secondo tale disposizione.

Resta fermo che ai fini della determinazione del reddito prodotto (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.

Trust trasparenti e imputazione del reddito in capo ai beneficiari

In merito ai trasparenti, l’Agenzia delle Entrate afferma che il reddito ovunque conseguito debba essere assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR.

Qualora il beneficiario sia una persona fisica, quindi, il reddito imputato risulta tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.

Tuttavia, si conferma che se il reddito imputato risulta prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.

Inoltre, qualora il reddito prodotto abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.

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